FAMIGLIA, MINORI

I seggiolini auto “contro” l’amnesia dissociativa – Parte 2

A distanza di un anno dall’entrata in vigore della l. 117/2018 – che ne aveva introdotto l’obbligo di installazione – diventa oggi finalmente operativo il Decreto n. 122 del 2 ottobre 2019 recante il Regolamento di attuazione dell’art. 172 del nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore ai quattro anni.

La previsione normativa dell’adozione di questo tipo di dispositivi è nata per fronteggiare ed evitare il fenomeno dell’abbandono involontario dei minori di quattro anni all’interno dell’autovettura causato dalla cd. amnesia dissociativa.

L‘obbligo effettivo per aziende produttrici e per consumatori – che inizialmente sembrava posticipato di 120 giorni (e quindi con decorrenza 6 marzo 2020) per dar tempo di conoscere esattamente e di adeguarsi adeguatamente alle specifiche e alle caratteristiche funzionali e tecnico-costruttive stabilite da regolamento – e’ stato (con circolare “last second” del Ministero dell’Interno di ieri pomeriggio) fatto ora coincidere con la data odierna di entrata in vigore del Regolamento.

Il dispositivo antiabbandono potrà essere:
a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo

e dovrà essere in grado:

– di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, dando un segnale di conferma al conducente al momento dell’avvenuta attivazione;

– di  segnalare l’abbandono sul veicolo mediante l’attivazione di un segnale di allarme in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visisi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;

– di attivare il sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate per mezzo di reti di comunicazione mobile senza fili;

– di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanenti, se alimentato da batteria.

Il dispositivo dovrà inoltre essere basato su sistemi elettronici e appositi sensori e non dovrà in alcun modo alterare le caratteristiche di omologazione nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta.

Chi da oggi quindi non rispetterà l’obbligo di dotarsi del dispositivo verrà sanzionato con una multa da 80 euro a 323 euro oltre la decurtazione di 5 punti dalla patente (sanzioni aggravate in caso di recidiva).

 

 

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